Al fine di prevenire l’insorgere del fenomeno della pediculosi, che facilmente può diffondersi in una comunità scolastica, considerato che la responsabilità principale della prevenzione e del trattamento della pediculosi è della famiglia, i genitori sono invitati a controllare periodicamente il capo dei propri figli, onde accertarsi della eventuale presenza di pidocchi o di loro uova (lendini). Qualora il controllo dovesse risultare positivo, il genitore, anche sulla base di quanto contenuto nella Circolare del Ministero della Sanità n. 4 del 13 marzo 1998, è tenuto a rivolgersi al medico di propria fiducia e a provvedere allo specifico trattamento.
Il pediatra o medico di famiglia ha il compito di fare la diagnosi, prescrivere il trattamento specifico antiparassitario e certificare l’inizio del trattamento per la riammissione a scuola.
I prodotti per il trattamento della pediculosi, purtroppo, non hanno un’azione preventiva, oltre ad essere nocivi per la salute. E’ inutile utilizzare questi prodotti per evitare che il bambino prenda i pidocchi in classe o in qualsiasi altro luogo frequentato.
Ai genitori dei bambini che frequentano una collettività spetta la responsabilità principale della prevenzione e identificazione della pediculosi attraverso un controllo sistematico e regolare dei propri figli. I genitori sono anche responsabili per le tempestive applicazioni del trattamento prescritto e devono informare, in caso di controllo positivo, subito la scuola per evitare il diffondersi dell’infestazione.
Il personale sanitario della ASL è responsabile per l’informazione e l’educazione sanitaria della popolazione in tema di prevenzione, ma non è prevista né disinfestazione né intervento diretto dell’ASL nelle classi o sezioni.
In considerazione dell’incremento del numero di casi di pediculosi si raccomanda pertanto i genitori di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate nella presente circolare.
Il Dirigente Scolastico
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs.vo n. 39/93)